PER L'EX ASSESSORE ALLE FINANZE BRUNO SQUILLACI IL NUMERO DEGLI ASSESSORI PER IL COMUNE DI BOVALINO E' DI 5 E NON 4

Bovalino 14 aprile 2010

 

Dal dott. Bruno Squillaci, ex assessore alle Finanze durante l'Amministrazione Zappavigna, riceviamo e volentieri pubblichiamo.

«Ho seguito con curiosità la querelle sorta intorno al numero di Assessori che è possibile nominare dopo le recenti modifiche normative. Per amor di verità e per dare un contributo utile a sedare una inutile e dannosa polemica che si è innescata nelle piazze comunali ed in quelle “virtuali” dei social network del web, ritengo utili alcune precisazioni:

la confusione è sorta per il susseguirsi di norme che hanno modificato la composizione dei consigli e delle giunte comunali e provinciali, il tutto finalizzato a conseguire risparmi di spesa che, producendo una proporzionale riduzione dei contributi ordinari concessi ai Comuni, rimarranno purtroppo nelle casse dello Stato…

Ma andiamo con ordine: il primo intervento legislativo che ha realmente inciso riducendo il numero di consiglieri ed assessori si è avuto con l’art. 1 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010 pubblicata sulla GU n. 302 del 30-12-2009 - Suppl. Ordinario n.243) che ha disposto, a decorrere delle successive elezioni amministrative, quanto segue:

comma 184

In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e' ridotto del 20 per cento. L'entita' della riduzione e' determinata con arrotondamento all'unita' superiore.

comma 185

Il numero massimo degli assessori comunali e' determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unita' superiore.

Gli interventi successivi del legislatore hanno solo modificato l’entrata in vigore delle suddette norme previste dalla Finanziaria 2010. Infatti dapprima il Decreto Legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) entrato in vigore il 27/01/2010 ha disposto all’art. 1 comma 2 che “…Le disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo” rinviando di fatto al 2011 l’entrata in vigore della riduzione di consiglieri ed assessori.

Successivamente la Legge n. 42/2010 che ha convertito il citato decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2 (pubblicata sulla G.U. della Repubblica italiana n. 72 del 27/03/2010) ha previsto:

art. 2: “Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo…”

confermando di fatto la riduzione dei consiglieri del 20% a decorrere dall’anno 2011 ma anticipando al 2010 la riduzione degli assessori che di conseguenza, ai sensi dell’art. 1 comma 185 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (finanziaria 2010), sono “…determinati, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unita' superiore” (arrotondamento “politico” e non “matematico”). Inoltre, ai sensi dell’art. 1 bis lett. b) della Legge 42/2010 “…ai fini di cui  al presente  comma,  nel  numero  dei  consiglieri  del  comune  e   dei consiglieri  della  provincia  sono  computati,  rispettivamente,  il sindaco e il presidente della provincia».

Riepilogando, essendo 17 (16 + il Sindaco) i consiglieri in carica del Comune di Bovalino, gli assessori possono essere ¼ di 17= 4,25 che arrotondato all’unità superiore (trattasi sempre di arrotondamento “politico”) diventa 5.

Poco incide nel caso del Comune di Bovalino l’art. 47 del TUEL citato nell’articolo de “Il Paese”. Infatti l’art. 23 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) ha sì modificato il citato articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ma solo prevedendo che “…la giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità”, modificando quindi la precedente formulazione nella sola parte che prevedeva un massimo di sedici unità. Il successivo comma 5 che prevedeva che “…fino all’adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure: a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti…” era già in vigore da diversi anni e non è stato modificato dalla Legge 24 Dicembre 2007 n. 244, e faceva riferimento ai soli Enti il cui Statuto non prevedeva il numero massimo di assessori e comunque “fino all’adozione delle norme statutarie di cui al comma 1”. Il Comune di Bovalino non rientrava in tale fattispecie in quanto lo Statuto dell’Ente prevedeva già il numero massimo degli assessori determinato in n. 6 unità. Sempre e solo per amor di verità e per la dovuta precisione.

Cordiali saluti Bruno Squillaci.