ZAPPAVIGNA RISPONDE A TRAMONTANO
Bovalino, 28 febbraio 2007
All’interrogazione del consigliere di minoranza Enrico Tramontano, candidato alla carica di sindaco nella lista “Noi con voi per Bovalino” riguardante cinque argomenti: la circostanza che funzionari comunali non erano stati in grado di “fornire esaustiva risposta sugli atti formali che hanno determinato l’emissione delle richieste di pagamento (avvisi di accertamento ndr); l’esistenza o meno di atti formali che hanno determinato l’emissione degli avvisi di accertamento, il controllo della conformità delle dichiarazioni dei cittadini per il calcolo della TARSU” ed altre specificità inerenti il tributo, risponde il sindaco Zappavigna. “Gli atti notificati nel mese di Dicembre 2006 in materia di TARSU appartengono alla fattispecie degli “avvisi di accertamento” che vengono emessi in caso di denuncia infedele o incompleta ovvero in caso di omessa presentazione della denuncia stessa. Trattandosi di prassi consueta è parso quantomeno strano che l’Ufficio Tributi “…interpellato per le vie brevi sulla questione, non è stato in grado di fornire esaustiva risposta sugli atti formali che hanno determinato l’emissione delle suddette richieste di pagamento…”; pertanto è stato chiesto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente ed al Direttore dell’Azienda Speciale Bovalino Multiservices, affidataria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali, di verificare “…se e per quale motivo non siano state fornite risposte esaustive ai quesiti posti dal Consigliere Tramontano”. Entrambi “hanno comunicato che, previo accertamento presso l’ufficio tributi, “…non risulta che il Consigliere abbia mai interpellato l’ufficio in merito all’attività di accertamento TARSU…”. Per questo motivo, scrive il Sindaco “sarebbe opportuno che il Consigliere comunicasse quali siano state le “…vie brevi interpellate”, atteso che “ufficialmente” non risulta essere stata inoltrata alcuna richiesta. Per quanto riguarda gli “atti formali” che hanno determinato l’emissione degli avvisi di accertamento scaturiscono dalla Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) che ha previsto una serie di interventi finalizzati al recupero dell’evasione fiscale. In particolare il comma 340 ha previsto che la superficie delle unità immobiliari da assoggettare alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) non potrà essere inferiore all’80% della superficie catastale presente negli archivi dell’Agenzia del Territorio. In base a tale disposizione, sono state controllate le superfici dichiarate ai fini TARSU e sono stati emessi i primi avvisi di accertamento, comprensivi di sanzioni ed interessi, per le differenze di superficie riscontrate. Tale attività continuerà fino al controllo di tutte le unità immobiliari presenti sul territorio comunale; la richiesta effettuata all’Agenzia del Territorio per la fornitura dei dati catastali è stata effettuata sempre ai sensi del comma 340 che prevedeva la fornitura ai Comuni dei dati relativi alle superfici degli immobili; Per il “…controllo della conformità delle dichiarazioni dei cittadini per il calcolo della TARSU…” non è stato adottato né determinato alcun criterio selettivo in quanto inizialmente sono state esaminate le partite certe presenti negli archivi comunali, e tale attività continuerà fino al controllo di tutte le unità immobiliari presenti sul territorio comunale; per lo svolgimento di tali attività non è stata incaricata alcuna società esterna in quanto, come Lei certamente saprà, il Consiglio Comunale nella seduta del 29/09/2005 con deliberazione n. 35, così come integrata e modificata nella seduta del 22/12/2005 con deliberazione n. 50, ha affidato il servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali all’Azienda Speciale “Bovalino Multiservices”, stabilendone il relativo compenso; Il gettito complessivo previsto al termine delle attività di accertamento è pari ad € 800.000,00 circa, dei quali il 25% circa già accertato con gli avvisi emessi e notificati; Le attività di accertamento riguardano la totalità dei contribuenti assoggettabili alla TARSU e non “… solo ed esclusivamente i soggetti che avevano usufruito del condono…”, anche perché non vi era stata alcuna adesione da parte dei contribuenti per i casi di evasione totale del tributo”