BOVALINO
LIBERA DETERMINAZIONE DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO
I negozi possono essere aperti anche di domenica e nei giorni festivi
Bovalino, 29 marzo 2007
L’ordinanza
della responsabile dell’U.O. Amministrativa Anna Palermo circa la “disciplina
degli orari di apertura e chiusura giornaliera e apertura domenicale e festiva,
degli esercizi commerciali”, farà sicuramente discutere gli esercenti l’attività
commerciale di Bovalino dal momento che la stessa ordina “La libera
determinazione, da parte degli esercenti il commercio, degli orari di apertura e
di chiusura e la facoltà delle aperture domenicali, festive e del Santo
Patrono” (San Francesco di Paola che si festeggia il 2 Aprile), nonché l’obbligo
da parte dell’esercente: “ a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva
apertura e di chiusura del proprio esercizio, mediante cartelli o altri mezzi
idonei di informazione”.
Massima libertà, quindi, ma con l’obbligo di rendere pubblica la propria determinazione. L’assessore al Commercio ed all’artigianato Gianni Sacco ha precisato che l’ordinanza, in sintonia con il Piano Comunale del Commercio, fa riferimento alla delibera della Regione Calabria n. 546 del 18 giugno 2001 con la quale sono stati individuati i comuni turistici calabresi e le città d’arte nei quali ogni esercente l’attività commerciale è libero di scegliere l’orario di apertura e di chiusura. “Bovalino, ha detto Sacco, risulta comune a rilevanza turistica e quindi in base anche al decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, gli esercenti possono derogare all’obbligo della chiusura domenicale e festiva”.
Va precisato che l’ordinanza non viene applicata alle seguenti tipologie di attività: rivendite di generi di monopolio, esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici ed alberghieri, esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie ed aeroportuali, gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, esercizi specializzati alla vendita di bevande, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, articoli da ricordo ed artigianato locale, sale cinematografiche. L’ordinanza è operativa ed ha “durata illimitata nel tempo, salvo eventuali revoche o modifiche legislative e annulla tutte le altre ordinanze emerse in precedenza a tal riguardo”. L’ordinanza chiarisce anche che “le violazioni saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 22 del D.L.lvo 31/03/1998 n° 114”. Anche se l’ordinanza è stata accolta con qualche perplessità, va ricordato che vi è libera determinazione da parte degli esercenti il commercio e che l’Associazione Commercianti potrebbe diventare il punto di riferimento per un approfondimento della possibilità di organizzare al meglio il commercio in una cittadina che, proprio perché è a grande vocazione turistica, può avere quella marcia in più per il rilancio dell’economia e quindi dell’immagine della città.