RIFIUTI PERICOLOSI
Il sindaco emette l'ordinanza n. 36 ed intima ai trasgressori l'osservanza delle leggi
Bovalino, 8 giugno 2006
La
costante inosservanza da parte di alcuni commercianti delle leggi in vigore
circa lo smaltimento dei rifiuti speciali e di quelli di imballaggio, ha fatto
sì che il sindaco Zappavigna, d’intesa con la Giunta municipale e con
l’assessore all’igiene Francesco Iemma, emettesse l’ordinanza n. 36, che
riguarda principalmente “gli operatori economici di questo Comune, interessati
allo smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti di imballaggio” intimando
loro di “attenersi scrupolosamente alle norme di cui al Decreto Legislativo n.
22/1997 (Decreto Ronchi) e, pertanto, se sprovvisti, di stipulare apposita
convenzione con le aziende specializzate”. Un’ordinanza opportuna che farà
sicuramente discutere dopo anni ed anni di lassismo e di inosservanza delle
norme più elementari di igiene e sanità pubblica, che ha consentito ai “furbi”
di depositare in ogni luogo materassi, televisori, frigoriferi, pneumatici,
materiale plastico, ecc. Il Decreto Ronchi, è noto, classifica i rifiuti in:
urbani e speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in: pericolosi
e non pericolosi”. Il comma 2, specifica che debbono considerarsi rifiuti urbani
quelli domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad
uso di civile abitazione; quelli non pericolosi provenienti da locali e luoghi
adibiti ad usi diversi , quelli provenienti dallo spazzamento delle strade e
comunque di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o
sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, nonché i
rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali; mentre quelli speciali sono, tra gli altri, quelli prodotti da
attività agricole e agro-industriali, dalle attività di demolizione,
costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma
1, lettera f-quater); lavorazioni artigianali, attività commerciali; attività
di servizio, specificando che di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, da attività sanitarie
nonché i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti, i veicoli a
motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, il combustibile derivato da
rifiuti qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme
tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela
ambientale.
La legge, inoltre, statuisce quello che il produttore dei rifiuti speciali deve fare innanzitutto l’ autosmaltimento e, in alternativa; il conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del decreto.
Norme precise che debbono essere rispettate oltre il concetto della legge stessa ma perché rispettando l’ambiente si rispetta essenzialmente l’uomo. Per questo motivo, avvalendosi anche delle ordinanze sindacali del 1999 e del 2004, relative alla problematica, che “vengono frequentemente disattese da taluni operatori economici –soggetti obbligati- i quali depositano i rifiuti speciali provenienti dalla loro attività sul suolo pubblico e/o nei cassonetti N.U. con grave danno all’ambiente e conseguente proteste e disagi per tutta la cittadinanza”, il Sindaco, ha ordinato “a tutti gli operatori economici, interessati allo smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti di imballaggio, di attenersi scrupolosamente alle norme”, e nel confidare “nella sensibilità di tutti gli interessati per la scrupolosa osservanza del provvedimento e per assicurare alla nostra città condizioni igienico-sanitarie consone al vivere civile ed alla salute pubblica, demanda al Corpo di Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta osservanza del presente provvedimento”.